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ORDINANZA N. 1586 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr. 1019T |
LOCALITÀ:
via IV Marzo |
data
06/04/07 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
prot.
n. III 2.1 |
Am22/2007/quadrocotsp/marzo |
Ogg:
prot. C.O.T.S.P.1079 |
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dal Settore Affari Generali e Manifestazioni, tendente ad ottenere l'autorizzazione per
l'occupazione di suolo pubblico in occasione del 10° anniversario dell'incendio
della Cappella della Sindone;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il
giorno 12 aprile 2007
dalle
ore 18.00alle ore 24.00
in:
- via IV Marzo, tratto: via XX Settembre - via Porta Palatina;
- via Porta Palatina, tratto: via IV Marzo - via della Basilica;
·
l'istituzione
del divieto di sosta, su ambo i lati,
con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, con sosta
consentita per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico muniti di
apposito contrassegno;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio