|
ORDINANZA N. 1475 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 952T |
LOCALITÀ: via
Somis |
data 03/04/07 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n.
III 2 1 |
Am22\/2007/cotsocircolaz/calabrese/somis |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata della ditta Calabrese Autogrù, tendente ad ottenere l'autorizzazione
per l'occupazione di suolo pubblico per effettuare lavori edili con autogrù;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 10 aprile 2007
dalle ore 07.30 alle ore
18.30
in via Somis, tratto: via Beaumont - via
Groppello
·
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati
dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di
Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro
che devono raggiungere le proprietà latistanti ;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
-
la
chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali
stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita
segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio