|
ORDINANZA N. 1460 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 186 |
LOCALITÀ corso Inghilterra |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 30.03.2007 |
AS/gi/VARIE07/inghilterra |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Acquisti, Vendite,
Rapporti Istituzionali, Assicurazioni e Vigilanza, prot. 4757 del 26 marzo
2007, relativa alla vendita dell'area di proprietà comunale sita in corso
Inghilterra angolo corso Vittorio Emanuele II;
Visto l'atto di vendita di
detta area, nel quale è fatto obbligo al Comune di Torino, tra l'altro, di
rendere libera la porzione attualmente destinata a viabilità;
Ritenuta pertanto la
necessità, di adottare i provvedimenti meglio descritti di seguito;
in corso
Inghilterra
1)
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare e pedonale nel canale di traffico di
collegamento NORD/OVEST con il corso Vittorio Emanuele II;
2)
l'istituzione
dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che
percorrono la carreggiata OVEST, all'intersezione con la carreggiata laterale
NORD di corso Vittorio Emanuele II;
3)
la
revoca di tutti i provvedimenti in atto ed
in contrasto con la presente
ordinanza;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.