ORDINANZA N. 1460

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 186

LOCALITÀ corso Inghilterra

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 30.03.2007

AS/gi/VARIE07/inghilterra

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la segnalazione del Settore Acquisti, Vendite, Rapporti Istituzionali, Assicurazioni e Vigilanza, prot. 4757 del 26 marzo 2007, relativa alla vendita dell'area di proprietà comunale sita in corso Inghilterra angolo corso Vittorio Emanuele II;

Visto l'atto di vendita di detta area, nel quale è fatto obbligo al Comune di Torino, tra l'altro, di rendere libera la porzione attualmente destinata a viabilità;

Ritenuta pertanto la necessità, di adottare i provvedimenti meglio descritti di seguito;

ORDINA

in corso Inghilterra

1)      l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e pedonale nel canale di traffico di collegamento NORD/OVEST con il corso Vittorio Emanuele II;

2)      l'istituzione dell'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata OVEST, all'intersezione con la carreggiata laterale NORD di corso Vittorio Emanuele II;

3)      la revoca di tutti i provvedimenti in atto ed in contrasto con la presente ordinanza;

4)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio