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ORDINANZA N. 1429 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 914T |
LOCALITÀ via S.Anselmo |
data 29/03/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. 8686
T06-007-00016 |
DC/Ord. Varie/O.S.P./Manif. Priv. e Pert. CS/anselmo_ebraica.doc
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del
Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla Comunità Ebraica di Torino, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa allo svolgimento delle funzioni religiose presso la Sinagoga Grande;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via S. Anselmo, tratto: via Galliari - via San Pio V
§ 02/04/2007 dalle ore 19.00 alle ore 21.00;
§ 03/04/2007 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.30;
· l'istituzione del divieto di transito veicolare;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
d) le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
e) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
f) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
g) presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della manifestazione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
h) con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio