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ORDINANZA N. 1422 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 184 |
LOCALITÀ via Capua |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del 29.03.2007 |
GI/VARIE07/capua |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6,7 , 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 2809 prot. 525 del 22.10.99, con la quale in via Capua veniva
istituita un'area riservata alle operazioni di carico e scarico sul lato SUD
della via, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato con il
n.c. 19/b, per un posto auto;
Vista l'istanza di un operatore commerciale il cui
esercizio è ubicato in via Capua, con
la quale viene segnalata le difficoltà di entrata/uscita di veicoli di grandi
dimensioni dal passo carrabile contrassegnato dal n.c. 19, a causa dei veicoli in sosta a ridosso dello stesso;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Capua
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato SUD della via, a partire da m 3.00 circa ad EST
del f. passo carrabile EST contrassegnato con il n.c. 19, e procedendo verso
OVEST per un tratto di m 18.00 circa;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 2809 prot. 525 del 22.10.99, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.