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ORDINANZA N. 1420 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 182 |
LOCALITÀ via degli Abeti |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
29.03.2007 |
GI/VARIE07/abeti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'interpellanza dei Consiglieri di Alleanza
Nazionale della Circoscrizione 6;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via degli
Abeti
la posa in opera di sistemi
di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, rispettivamente:
n. 4 serie sulla
semicarreggiata OVEST
immediatamente a SUD del
tronco NORD di via degli Ulivi;
a m 35.00 a NORD e a m 60.00
a SUD circa a SUD del n.c. 15;
a m 32.00 a NORD del f.m.
NORD di via delle Querce;
n. 3 sulla semicarreggiata
EST
a m 40.00 circa a SUD del
tronco NORD di via degli Ulivi;
a m 17.00 circa e a m 94.00
circa a SUD del n.c. 16;
la
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione dei rallentatori, in relazione alla loro natura, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.