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ORDINANZA N. 1419 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 181 |
LOCALITÀ via delle Querce |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
29.03.2007 |
GI/VARIE07/querce |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'interpellanza dei Consiglieri di Alleanza
Nazionale della Circoscrizione 6;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via delle
Querce
1) la posa in opera di sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, rispettivamente:
n. 6 serie sulla
semicarreggiata NORD
a
m. 33.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST
di via dei Faggi;
a
m 12.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via dei Gelsi;
a
m 30.00 circa ad EST del f.m. EST di via degli Abeti;
a
m 65.00, a m 110.00 e a m 210.00 circa ad EST del f.m. EST di via delle
Robinie;
n. 5 serie sulla
semicarreggiata SUD
-
a
m 10.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST del tronco OVEST di via degli Ulivi;
-
a
m 56.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via dei Gelsi;
-
a
m 48.00 circa ad EST del f.m. EST di via dei Gelsi;
-
a
m 20.00 e a m 167.00 circa ad EST del f.m. EST di via delle Robinie;
2) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione dei rallentatori, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO