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ORDINANZA N. 1418 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
180 |
LOCALITÀ corso Farini |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del
29.02.2007 |
GI/VARIE07/Farini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 360 del
31.03.1966, con la quale in corso Farini venivano istituiti:
al punto 1) il senso unico con andamento da SUD a NORD sulla carreggiata EST e da NORD a SUD sulla carreggiata OVEST di corso Farini nel tratto tra corso Regina Margherita e largo Belgio; e ai punti 2) e 3) rispettivamente: il divieto di sosta a carattere permanente lungo il lato NORD-EST di corso Farini tra corso Regina Margherita e largo Belgio con sosta consentita ai mezzi di pertinenza delle FF.AA.. ed il divieto di sosta lungo il lato NORD/EST di corso Farini per m 34 da via Manin con direzione da NORD/OVEST e sosta consentita ai mezzi di pertinenza della P.S.:
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale - Sezione 7^ Aurora,
relativa al trasferimento degli uffici di Pubblica Sicurezza in altra sede;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Farini
1)
l'istituzione
del senso unico con direzione da SUD
verso NORD sulla carreggiata EST e da
NORD verso SUD sulla carreggiata OVEST
del corso, nel tratto compreso tra corso Regina Margherita e largo Belgio;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 360 del 31.03.1966, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.