CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 281 H[DC2] |
LOCALITÀ: c.so Unione Sovietica, 115 |
del
29.3.07 |
CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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RP/revoca/disabile/ad personam/ U. Sovietica |
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OGGETTO: Revoca parcheggio riservato
("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 777 del 22.04.1997 che ha istituito in c.so Unione Sovietica , il divieto di sosta permanente
con sosta in fila riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale
contrassegno n. 211 sul lato EST della
carreggiata laterale EST del c.so per un posto auto partendo da mt. 3.00 a SUD
dell'ingresso contraddistinto con il n.c. 115 e procedendo verso SUD;
Tenuto conto che il titolare del parcheggio di cui sopra risulta aver
trasferito la propria residenza;
in c.so Unione Sovietica, 115
§ la revoca dell'ordinanza n. 777 del 22.04.1997, meglio specificata in premessa ;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la rimozione e la cancellatura della segnaletica;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero entro 120 giorni, sempre dalla sua pubblicazione al .Presidente della Repubblica.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)