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ORDINANZA N. 1367 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 177 |
LOCALITÀ corso Marconi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
Del 27.03.2007 |
GI/VARIE07/marconi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 5363 prot. 719 del 21.12.2006, con la quale in corso Marconi veniva istituito del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle 16.30 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD del corso, ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24/F per un tratto di m 8.00 circa, procedendo verso OVEST, con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale Circoscrizione VIII - San Salvario ;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Marconi
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle 16.30 alle ore 17.00
dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli
scuolabus esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, sul
lato SUD della carreggiata laterale SUD del corso, ad OVEST del passo carrabile
contrassegnato dal n.c. 24/F per un tratto di m 10.00 circa, procedendo verso OVEST,
con disposizione "in fila";
2)
la revoca della sosta a
pagamento nel tratto e negli orari in cui è vigente il provvedimento di cui al
punto 1) suddetto;
3)
la revoca dell'ordinanza n. 5363 prot. 719 del 21.12.2006, meglio specificata
in premessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO