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ORDINANZA N. 1366

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

 

Prot. n. 176

LOCALITA' Via BELLEZIA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 27.03.2007

SB/VARIE07/bellezia

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 1789 prot. n. 1638 del 2.11.1995 che, tra l'altro, al punto B) in via Bellezza disponeva la collocazione di dissuasori di sosta (panettoni) sul lato ovest della via, nel tratto: piazza Emanuele Filiberto - via Santa Chiara, escluse;

 

Visto il progetto del civico Ufficio Tecnico per la sostituzione dei dissuasori in opera con paletti "Città di Torino";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

in via Bellezia

 

1)      la posa in opera di dissuasori di sosta del tipo "Città di Torino" sul lato ovest della via, per un tratto di m 20 circa a sud a partire da m 5 a sud dell'intersezione con piazza Emanuele Filiberto e procedendo verso sud, a m 1.20 dal f.f. e m 1.50 di interasse;

 

2)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 1789 prot. n. 1638 del 2.11.1995, limitatamente al punto B), meglio specificato in premessa;

 

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio