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ORDINANZA N. 1360 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 170 |
LOCALITÀ Via SAN FRANCESCO DA PAOLA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 27.03.2007 |
SB/VARIE07/paola2 |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza temporanea n. 347 prot. n. 207T del 21.1.2007 che in via San Francesco da Paola disponeva temporaneamente la posa in opera di due dissuasori di sosta del tipo "piramide", sul lato EST della via rispettivamente a NORD e a SUD del passo carraio del n.c. 39 corrispondente al Collegio Costruttori di Torino , a m. 0,50 dal bordo del marciapiede, nonché la tracciatura di segnaletica orizzontale di delimitazione ;
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via San
Francesco da Paola
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato est della via,
per un tratto di m 2 circa per ciascun lato immediatamente a nord e a sud del
n.c. 37;
2)
la
revoca dell'ordinanza temporanea n. 347 prot. n. 207T del 21.1.2007, meglio
specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.