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ORDINANZA N.
1358 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 168 |
LOCALITÀ Via
TRANA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del 27.03.2007 |
SB/DISABILI07/trana |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 1677 prot. n. 233 del 16.4.2004 che in via Trana istituiva il divieto di sosta permanente, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto disabili e muniti del "simbolo di accessibilità" per salita e discesa pazienti, sul lato ovest della via, per un tratto di m 6 a partire da m 1 del filo carraio nord del n.c. 3/A, procedendo verso nord, con disposizione" in fila";
Considerata l'esigenza di ampliare l'area di sosta riservata ai disabili di cui alla suddetta ordinanza n. 1677;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Trana
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita ai veicoli adibiti al trasporto disabili e muniti del "simbolo di accessibilità" per salita e discesa pazienti, sul lato est della via, per un tratto di m 10 a partire dal filo carraio nord del n.c. 3/B e procedendo verso nord, con disposizione" in fila";
2) la revoca dell'ordinanza n. 1677 prot. n. 233 del 16.4.2004, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO