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ORDINANZA N. 1327 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 165 |
LOCALITÀ via Rivarolo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
Del 23.03.2007 |
GI/VARIE07/rivarolo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 852 prot. n. 809 del 9.10.87, con la quale sul lato NORD di via
Rivarolo, veniva istituito il divieto di sosta permanente, per una tratto di m
7.00, a cavallo dell'accesso carrabile contraddistinto con il n.c. 9 D;
Vista
l'ordinanza n. 1408 prot. n. 1279 del
24.08.95, con la quale in via Rivarolo veniva istituita la posa di dissuasori
di sosta sul lato NORD della via al in prossimità del n.c. 9;
Vista
l'ordinanza n. 1812 prot. n. 1660 del 6.11.97 e successiva ordinanza di
modifica n. 429 prot. 397 del 5.03.97, in via Rivarolo veniva istituita un'area
al servizio di persone disabili nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 9.00
e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;
Vista la segnalazione del civico Ufficio Tecnico -
Settore Mobilità relativo alla soppressione del Centro Socio Terapeutico
ubicato in via Rivarolo;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
la revoca delle sottoelencate
ordinanze meglio citate in premessa:
·
n.
852 prot. 809 del 9.10.87;
·
n.
1408 prot. 1279 del 24.08.95;
·
n.
1812 prot. 1660 del 6.11.97;
·
n.
429 prot. 397 del 5.03.97;
la pubblicità del suscritto
provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.