ORDINANZA N. 1327

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 165

LOCALITÀ via Rivarolo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

Del 23.03.2007

GI/VARIE07/rivarolo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 852 prot. n. 809 del 9.10.87, con la quale sul lato NORD di via Rivarolo, veniva istituito il divieto di sosta permanente, per una tratto di m 7.00, a cavallo dell'accesso carrabile contraddistinto con il n.c. 9 D;

Vista l'ordinanza n. 1408 prot. n. 1279 del 24.08.95, con la quale in via Rivarolo veniva istituita la posa di dissuasori di sosta sul lato NORD della via al in prossimità del n.c. 9;

Vista l'ordinanza n. 1812 prot. n. 1660 del 6.11.97 e successiva ordinanza di modifica n. 429 prot. 397 del 5.03.97, in via Rivarolo veniva istituita un'area al servizio di persone disabili nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;

Vista la segnalazione del civico Ufficio Tecnico - Settore Mobilità relativo alla soppressione del Centro Socio Terapeutico ubicato in via Rivarolo;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

la revoca delle sottoelencate ordinanze meglio citate in premessa:

·        n. 852 prot. 809 del 9.10.87;

·        n. 1408 prot. 1279 del 24.08.95;

·        n. 1812 prot. 1660 del 6.11.97;

·        n. 429 prot. 397 del 5.03.97;

la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio