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ORDINANZA N.
1325 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 163 |
LOCALITÀ
corso Regina
Margherita |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
Del 23.03.2007 |
GI/DISABILI07/regina |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Accertata l'opportunità di
riservare la sosta ai veicoli utilizzati da disabili con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di
speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n.
495 del 16.12.1992;
Vista l'ordinanza n. 426 prot. 43 del 31.01.2007, con la quale era stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita a partire da m 1.50 circa ad EST del f. EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 229 e procedendo verso EST per un posto auto con disposizione "in fila";
Considerato che su parte dell'area oggetto del provvedimento verrà allestito un dehor stagionale;
Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;
in corso Regina
Margherita, carreggiata laterale
SUD
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato SUD a partire da m 5.00 circa ad OVEST del f.m. OVEST di via Carlo Bossi e procedendo verso OVEST per un posto auto con disposizione "in fila";
2) la revoca dell'ordinanza n. 426 prot. 43 del 31.01.2007, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento della prescritta segnaletica stradale verticale ed il tracciamento della specifica segnaletica orizzontale così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non
autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO