ORDINANZA N. 1322

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 160

LOCALITÀ via Baltimora

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

Del 23.03.2007

GI/VARIE07/via Baltimora

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 33 prot. 95 del 31.03.1966, con la quale lungo il lato NORD via Baltimora veniva istituito il divieto di sosta limitatamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali per un tratto di m 30 a partire dal f.f. EST di via Gorizia con direzione EST;

Vista l'ordinanza n.16 prot. n. 109 del 27.01.1967, con la quale sul lato NORD di via Baltimora veniva istituito il divieto di sosta per un tratto di m 10.00 a cavallo dell'ingresso contraddistinto con il civico numero 64 (sessantaquattro);

Vista la richiesta del Corpo di Polizia Municipale Circoscrizione 2^;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

­       la revoca dell'ordinanza n. 33 prot. 95 del 31.03.1966 e dell'ordinanza n. 16 prot. 109 del 27.01.67, meglio specificate in premessa;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

f.to Il Dirigente del Settore Esercizio