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ORDINANZA N. 1262 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 806T |
LOCALITÀ
corso Potenza, via Luini, ecc. |
data 20/03/2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 5 |
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DC/potenza_cottolengo |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. 2007/40/0578 |
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IL DIRIGENTE
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di
Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art.
107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la
richiesta della Parrocchia San Giuseppe Benedetto Cottolengo, tendente ad
ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento di
una processione religiosa;
Ritenuta la
necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale,
di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 06/04/2007
in:
§
corso Potenza,
carreggiata laterale EST, tratto: via Luini - via Quadrone;
§
via Quadrone,
tratto: corso Potenza - via Viterbo;
§
via Viterbo,
tratto: via Quadrone - piazza Villari;
§
piazza Villari;
§
via Borgaro,
tratto: piazza Villari - via Luini;
§
via Luini,
tratto: via Borgaro - via Gubbio;
§
via Gubbio,
tratto: via Luini - via Verolengo;
§
via Verolengo,
tratto: via Gubbio - largo Borgaro;
§
largo Borgaro;
§
corso Toscana,
tratto: largo Borgaro - largo Toscana;
§
corso Potenza,
carreggiata laterale EST, tratto: largo Toscana - Parrocchia San Giuseppe
Benedetto Cottolengo;
·
l'istituzione del divieto di transito, dalle ore 21.00 alle ore
23.00 e per il tempo strettamente necessario al passaggio della processione
religiosa di cui alle premesse, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e
della Forza Pubblica;
con
la precisazione che:
1. l'attuazione
della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie
autorizzazioni;
2. gli
organizzatori della processione dovranno assumere la responsabilità civile e
penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì
garantire che durante lo svolgimento della processione sia attuata ogni misura
di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi
partecipanti;
·
la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto
richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in
loco;
AVVERTE
che la presente
ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile
1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)