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ORDINANZA N. 1260 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr.804 t |
LOCALITÀ:
via Scialoja, via Reiss Romoli... |
Data
20.03.07 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
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FB45/manispo/gare/B/lombardi
pedalata pace 25.04.07 |
Oggetto: Gara ciclistica non competitiva " 16a Pedalata per la Pace", Giordana
Lombardi, 25.04.07.
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della
A.S. Giordana Lombardi per lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata " 16a Pedalata per la Pace";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 25 aprile 2007
in:
-
Andata: via Scialoja,
via Reiss Romoli, strada Aeroporto;
-
Ritorno: strada
Aeroporto, via Reiss Romoli, via Scialoja;
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 08.15 alle 12.30, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della strada;
b) i partecipanti si astengano dal competere fra di loro;
c) i partecipanti si mantengano in gruppo, senza frazionamenti;
d) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;
e) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
f)
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del responsabile della A.S. Giordana Lombardi, il quale assumerà la
responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o
cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione
sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità
pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)