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ORDINANZA N. 1235 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 158 |
LOCALITÀ C.so R. Margherita |
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CIRCOSCRIZIONE N. 7 |
del 16.03.2007 |
MO/VARIE07/Regina Margherita |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di
esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n.
495;
Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;
Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione VII - Comparto Territorio e Mobilità;
Vista l'ordinanza n. 1233 prot. 162 del 23.30.04 con la quale sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Regina Margherita, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.30 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 9 per un posto auto con disposizione "in fila",
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in C.so Regina Margherita
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 9 e procedendo verso OVEST per un tratto di m 5.00 circa con disposizione "in fila";
2) la revoca dell'ordinanza n. 1233 del 23/03/2004, meglio specificata in premessa;
3)
la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei
prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in
contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle
vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra
comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO