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ORDINANZA N. 1234 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 157 |
LOCALITÀ via Mongrando 30/A |
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CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
del 16.03.2007 |
MO/VARIE07/mongrando |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992,
n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area appositamente destinata;
Visto il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione 7° - Comparto Territorio e Mobilità;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Mongrando
1) l'istituzione del divieto di
sosta dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato EST della via, partendo da m 1.50 circa a NORD del passo
carrabile contrassegnato dal n.c. 28 e procedendo verso NORD per un tratto di m
6.00 circa, con disposizione "in fila";
2) la pubblicità del
su scritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle
vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra
comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO