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ORDINANZA N. 1177 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 149 |
LOCALITÀ piazza della Repubblica |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
Del 13.03.2007 |
GI/VARIE07/repubblica |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che
la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote,
creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza della
Repubblica, settore NORD
l'istituzione del divieto di
sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli,
nelle apposite rastrelliere, nei tratti sottoindicati:
- sulla banchina rialzata OVEST per un tratto di m 3.00
circa, a partire da m 5.00 circa ad OVEST del bordo della stessa, in adiacenza
al percorso pedonale;
sulla banchina rialzata EST per un tratto di m 3.00 circa, a partire da m 5.00
circa ad EST del bordo della stessa, in adiacenza al percorso pedonale;
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO