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ORDINANZA N. 1176 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 148 |
LOCALITÀ via Cagliari |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
Del 13.03.2007 |
GI/VARIE07/cagliari |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Vista l'ordinanza n. 521 prot. n. 67 del 5.02.2007, con la quale in via Cagliari veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD, immediatamente ad EST del n.c. 4, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila";
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale - Settore Circoscrizione 7° - Comparto Territoriale
e Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
via Cagliari
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00
alle ore 20.00 dei giorni feriali , con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato
SUD della via, immediatamente ad OVEST del
passo carrabile contraddistinto dal n.c. 4, e procedendo verso OVEST per
un tratto di m 8.00 circa con disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 521 prot. 67 del 5.02.2007, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO