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ORDINANZA N. 1135 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 147 |
LOCALITÀ Piazza VITTORIO VENETO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 12.03.2007 |
SB/VARIE07/veneto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 4939 prot. n. 674 del 24.11.2006 che in piazza Vittorio Veneto,
tra l'altro,alla lettera E) istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta
consentita alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite
rastrelliere:
1) sul lato NORD della carreggiata laterale NORD a partire dal n.civico 15 e per mt. 13 circa in direzione EST;
2) sul lato SUD della carreggiata laterale SUD a partire dal n.civico 16 e per mt. 13
circa in direzione EST;
Considerato che il civico
Ufficio Tecnico ha eseguito lavori di risistemazione viabile della piazza
Vittorio Veneto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza Vittorio Veneto
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose:
a)
sul
lato nord della carreggiata laterale nord, per un tratto di m 12 a
partire da m 40 a est del f.f. est di via Vanchiglia e procedendo verso est,
con disposizione "in fila";
b)
sul
lato sud della carreggiata laterale sud, per un tratto di m 12 a partire
da m 35 ad est del f.f. est di via della Rocca e procedendo verso est, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 4939 prot. n. 674 del 24.11.2006,
limitatamente ai punti 1) e 2) della lettera E), meglio specificati in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO