CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 237
h[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: Via Matteo Pescatore |
Del
12.3.07 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: Via Matteo Pescatore, 18 |
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CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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RP/traslazione/disabile/ad personam/ M. Pescatore |
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OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 54
del 04.01.2007 che ha istituito in Via Matteo Pescatore , il divieto di
sosta permanente con sosta "in fila" riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n 8936, per un posto auto, sul lato SUD
a mt. 5 circa dal marciapiede OVEST di L.go Po Cadorna;
Considerato che l'area su cui è stato istituito il posto auto riservato al titolare del contrassegno su menzionato , verrà occupata dalla realizzazione di un dehors estivo ;
in Via Matteo Pescatore
§ la revoca dell'ordinanza n. 54 del 04.01.2007, meglio specificata in premessa;
in Via Matteo Pescatore
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta "in fila" riservata
esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n 8936, per un posto
auto nei pressi del n.c. 18, sul lato SUD-OVEST della carreggiata a circa mt.
20.00 dal f.f. OVEST di L.go Po Cadorna ;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)