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ORDINANZA N. 1092 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 145 |
LOCALITÀ Via ALASSIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del 08.03.2007 |
SB/VARIE07/alassio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 405 prot. n. 55 del 04.02.2004 che, tra l'altro, al punto A) in via Alassio istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata con disposizione "in fila" ai veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di Polizia Giudiziaria presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda A.S.L. 1 di via Alassio 36/E muniti di apposito contrassegno il cui esemplare allegato costituisce parte integrante della presente, sul lato SUD della via, a partire da m 36.00 circa ad EST della carreggiata EST di via Nizza, per un tratto di m 34.00 circa in direzione EST;
Vista la nota del Servizio Sanitario Nazionale A.S.L. 1 - Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Alassio
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7 alle ore 19 dei giorni feriali, con sosta riservata con disposizione "in fila" ai veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di Polizia Giudiziaria presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda A.S.L. 1 di via Alassio 36/E muniti di apposito contrassegno, sul lato SUD della via, a partire da m 36.00 circa ad EST della carreggiata EST di via Nizza, per un tratto di m 34.00 circa in direzione EST;
2) la revoca parziale dell'ordinanza n. 405 prot. n. 55 del 04.02.2004, limitatamente al punto A), meglio specificato in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO