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ORDINANZA N. 1091

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 144

LOCALITÀ via Filadelfia interno 232

 

CIRCOSCRIZIONE N. 2

Del 08.03.2007

GI/VARIE07/filadelfia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 3742 prot. 625 del 30.09.2003, con la quale nell'interno 232 di via Filadelfia, veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, immediatamente a NORD del n.c. 14, con disposizione "in fila" procedendo verso NORD per un tratto di m 8.00 circa;

Con successiva ordinanza 640 prot. 87 dell'8.02.2007, la suddetta area veniva traslata immediatamente a NORD del n.c. 12, ma per mero errore materiale, con orario dalle ore 8.00 alle 12.00, insufficiente alle effettive esigenze degli operatori commerciali della zona;

Vista la richiesta dei titolari di alcune attività commerciali;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - ;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nell'interno 232 di via Filadelfia

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST, immediatamente a NORD del n.c. 232/12 e procedendo verso NORD con disposizione "in fila";

2)      la revoca delle ordinanze n. 3742 prot. 625 del 30.09.2003 e n. 640 prot. 87 dell'8.02.2007, meglio specificate in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO