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ORDINANZA N. 1091 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 144 |
LOCALITÀ via Filadelfia interno 232 |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 2 |
Del 08.03.2007 |
GI/VARIE07/filadelfia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3742
prot. 625 del 30.09.2003, con la quale nell'interno 232 di via Filadelfia,
veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni
feriali, dal lunedì al venerdì, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via,
immediatamente a NORD del n.c. 14, con disposizione "in fila"
procedendo verso NORD per un tratto di m 8.00 circa;
Con successiva ordinanza 640
prot. 87 dell'8.02.2007, la suddetta area veniva traslata immediatamente a NORD
del n.c. 12, ma per mero errore materiale, con orario dalle ore 8.00 alle
12.00, insufficiente alle effettive esigenze degli operatori commerciali della
zona;
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale - ;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'interno 232 di via Filadelfia
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì dei
giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST, immediatamente a NORD del
n.c. 232/12 e procedendo verso NORD con disposizione "in fila";
2)
la
revoca delle ordinanze n. 3742 prot. 625 del 30.09.2003 e n. 640 prot. 87
dell'8.02.2007, meglio specificate in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO