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ORDINANZA N. 1048 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro
progr. 662 T |
LOCALITÀ:
via San Secondo |
data
06.03.2007 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
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Am22\morabito/2007/cotsplavori/sansecondo |
Ogg:
prot. C.O.T.S.P.2007/40/607 |
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta
presentata dalla Masoero Renato s.n.c., tendente ad ottenere l'autorizzazione
per l'occupazione di suolo pubblico per effettuare lavori di manutenzione alla
grondaia dell'edificio sito in via San Secondo n.c. 2;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
dalle
ore 02.00 alle ore 04.00 del 09.03.2007
in
via San Secondo, tratto: corso Vittorio Emanuele II - via Magenta
·
l'istituzione
del divieto di circolazione veicolare e di sosta, con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli autorizzati ad occupare
il suolo pubblico, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il
solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
-
la
chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali
stradali, la posa di elementi ben visibili e la collocazione di apposita
segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrai esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone motulese;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO
Dott.ssa Luisella NIGRA