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ORDINANZA N. 995 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 132 |
LOCALITÀ Via GIULIA di BAROLO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 02.03.2007 |
SB/VARIE07/barolo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4886 prot. n. 673 del 23.11.2006 con la quale in via Giulio di Barolo, tra l'altro, è stato istituito il senso unico di circolazione veicolare con andamento da nord verso sud nel tratto compreso tra corso San Maurizio e la carreggiata centrale di piazza Vittorio Veneto, fatta eccezione, nel tratto compreso tra via Matteo Pescatore e piazza Vittorio Veneto, per i mezzi in dotazione dei Carabinieri nell'espletamento delle proprie funzioni;
Considerato che sono stati
ultimati i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato di piazza
Vittorio Veneto e di conseguenza si rende necessario ristabilire l'assetto
viabile;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Giulio di Barolo
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con andamento da sud verso nord nel
tratto compreso tra corso San Maurizio e la carreggiata laterale nord di piazza
Vittorio Veneto;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 4886 prot. n. 673 del 23.11.2006, meglio specificata
in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
f. to Il Dirigente Settore Esercizio