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ORDINANZA N. 994 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
131 |
LOCALITÀ: Via GOBETTI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del
02.03.2007 |
SB/VARIE07/gobetti |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 622 prot. n. 553 del 13.4.1995 con la quale in via Gobetti, nel
tratto compreso tra via Gramsci e via Rossi di Montelera, era stato istituito,
tra l'altro, al punto 1) il divieto di sosta con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose con
disposizione "a pettine", dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dei giorni feriali, sul
lato ovest della via per un tratto di m 3 circa di fronte al n.c. 2; e al punto
2) la sosta a pagamento con disposizione "a pettine" sul lato ovest della via,
eccetto il tratto di cui al punto 1) suddetto, con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 432 prot. n. 399 del 23.3.1995;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Gobetti
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
cose, sul lato est della via, per un tratto di m 5 a partire da m 5 circa a sud
dell'intersezione sud di via Rossi di Montelera e procedendo verso sud, con
disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 622 prot. n.
553 del 13.4.1995, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
f.to
Il Dirigente del Settore Esercizio |