|
ORDINANZA N. 991 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 128 |
LOCALITÀ piazza Cattaneo |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 02 |
Del 2.3.07 |
GI/VARIE07/cattaneo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale - Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord;
Vista l'ordinanza 129/29 del 29.01.1970 con la quale in piazza Cattaneo e corso Tazzoli, venivano istituiti alcuni provvedimenti viabili inerenti agli obblighi di direzione, e precisamente:
- l'obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che percorrono le due carreggiate considerate di allacciamento unidirezionali del corso Orbassano, nei due sensi di marcia da NORD/EST a SUD/OVEST e da SUD/OVEST e da SUD/OVEST a NORD/EST, e che si immettono nell'area centrale della piazza stessa;
- l'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la semicarreggiata NORD della carreggiata unidirezionale NORD del corso Tazzoli, con senso di marcia da EST verso OVEST, e che si immettono nell'area centrale della piazza stessa;
- l'obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono le due carreggiate sul proseguimento di corso Tazzoli nei due sensi di marcia e si immettono nell'area centrale della piazza;
Vista la successiva ordinanza
n. 8 del 14.01.86 con la quale veniva istituito l'obbligo di proseguire diritto
per i veicoli che percorrono le due carreggiate nei due sensi di marcia, sul
proseguimento di corso Enrico Tazzoli,
fatta eccezione per i veicoli A.T.M.;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in
corso Tazzoli
1)
l'istituzione
dell'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono la carreggiata
laterale NORD, con direzione da EST verso OVEST, all'intersezione con la
carreggiata perimetrale di piazza Cattaneo;
2)
la
revoca delle ordinanze n. 29 prot. 129 del 29.01.1970 (che risulta quindi revocata in toto) e dell'ordinanza n. 8 del
14.01.1986, meglio specificate in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
FIRMATO IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO