ORDINANZA N. 955

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr.595 t

LOCALITÀ via Nizza, largo Marconi

data 28.02.07

CIRCOSCRIZIONE N. 8

prot. n. prot. Sett. ESERCIZIO

FB45/B/GTT/nizza120

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Tratta Porta Nuova - Lingotto Lotto 2;

Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

ORDINA

 

a far tempo dalla data del presente provvedimento e sino a cessate esigenze, dalle ore 00.00 alle ore 24.00

 

A)    in :

 

§         via Nizza, tratto: perimetrale Nord e Sud di largo Marconi;

 

 

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;

 

 

B)    in largo Marconi

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

·        l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare in senso orario;

C) in via Nizza, carreggiata Est tratto: via Giacosa - largo Marconi

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

D) in via Nizza, lato Ovest della carreggiata Est tratto: n.c. 49 - via Giacosa

·        l'istituzione della sosta a pagamento con dispozione " a pesce " ;

E) in via Nizza, lato Ovest della carreggiata Est tratto: n.c. 49 - via Valperga Caluso

·        l'istituzione della sosta a pagamento con dispozione " in linea " ;

F) in via Nizza, carreggiata Est per un tratto di m 10 circa a Nord di Valperga Caluso

·        l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

G) in via Nizza, carreggiata Est tratto: via Valperga Caluso - via Morgari

·        l'istituzione del senso unico alternato a vista, con precedenza per i veicoli che percorrono la via da Sud verso Nord;

H) in via Nizza, carreggiata Ovest tratto: n.c. 40 - piazza Nizza

·        l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;

L)     in via Nizza, lato Est della carreggiata Ovest tratto: largo Marconi - piazza Nizza

·        l'istituzione del divieto di fermata ;

M) in via Nizza, lato Ovest della carreggiata Est tratto: n.c. 59 - piazza Nizza

·        l'istituzione della sosta a pagamento con dispozione " a pesce " ;

 

N) in via Nizza, lato Est della carreggiata Ovest tratto: largo Marconi - piazza Nizza

 

 

·        l'istituzione di corsia riservata a particolari categorie di veicoli ed utenze ;

 

·        l'istituzione del divieto di circolazione su detta corsia, fatta eccezione per:

§       i veicoli di trasporto pubblico delle linee urbane ed intercomunali in servizio;

§       i taxi con origine o destinazione alla Stazione di Porta Nuova;

§       i veicoli in servizio di pronto intervento sulle corsie riservate;

§       i veicoli dei Vigili del Fuoco, degli Organi di Polizia, Servizi di Soccorso, nei casi previsti dall'art. del D.Lgs 285/92;

§       per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;

 

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:

a)      l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

b)      la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;

c)      sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;

d)      che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

 

·        la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)