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ORDINANZA N. 872 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 123 |
LOCALITÀ via Madama Cristina |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 22.02.2007 |
GI/VARIE07/cristina |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 422 prot. 39 del 31.01.2007, con la
quale venivano istituiti sul lato EST di via Madama Cristina, alcuni
provvedimenti viabili ed in particolare al punto 1) lettera a) il divieto di
fermata a partire dal f.f. NORD di via Petitti e,
procedendo verso NORD, per un tratto di m 39.00 circa;
Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Madama Cristina
1)
l'istituzione
di una corsia unidirezionale con direzione da SUD verso NORD, riservata ai
veicoli di trasporto pubblico del GTT, sulla corsia OVEST della semicarreggiata
EST, a partire dal punto individuato a m 40.00 circa a NORD del f.m. NORD di
via Petitti e, procedendo verso NORD sino all'intersezione con corso Dante;
2) l'istituzione del divieto di transito veicolare su detta corsia
riservata, fatta eccezione per:
i
veicoli GTT in servizio pubblico;
i
veicoli di assistenza e manutenzione del GTT;
gli
autobus in servizio di linea intercomunale;
le
autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi),
i
veicoli di pertinenza delle Poste Italiane;
i
veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco
e dei Servizi di Soccorso nei casi previsti dall'art. 177 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- i veicoli AMIAT;
le
autovetture di Car Sharing (ed altri veicoli destinati ai servizi alternativi
di trasporto di persone istituiti dalla Città al fine di promuovere iniziative
di mobilità sostenibile) dotate di segno distintivo;
- le autovetture del Corpo Diplomatico della Città del Vaticano
munite di segni distintivi;
i
veicoli della Città di Torino e individuati da evidenti segni sulla carrozzeria
e dei quali sia palese l'espletamento di un servizio di trasporto di giovani
con handicaps psico-fisici oppure gravemente ammalati;
3)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato EST della carreggiata EST , nel tratto compreso
tra via Petitti e corso Dante;
4)
la
revoca del punto 1) lettera a) dell'ordinanza n. 422 prot. 39 del 31.01.2007,
meglio specificata in premessa;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione
dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.