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ORDINANZA N. 871 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 122 |
LOCALITÀ via Medici |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 22.02.2007 |
LB/VARIE07/medici |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4851
prot. n. 656 del 22/11/2006 con la quale è stato istituito il divieto di sosta
permanente, con rimozione coatta, sul lato Nord di via Medici, nel tratto
compreso tra via Belli e via Zumaglia;
Accertato che, da
sopralluoghi esperiti dal Civico Ufficio Tecnico, occorre ripristinare la sosta
sul lato NORD di via Medici, nel tratto: da via Zumaglia a via Belli, al fine
di dare continuità all'assetto viabile rispetto ai tratti precedenti e
successivi al tratto in questione;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Medici
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta, sul lato NORD della via
a partire da m 12.00 circa ad EST del f.m. EST di via Zumaglia e, procedendo
verso OVEST, fino a m 5.00 circa ad OVEST di via Zumaglia;
2)
la
posa in opera di una serie di dissuasori di sosta del tipo "piramidi"
sulla carreggiata NORD, a m 0.50 dalla linea di margine e con un interasse di m
1.50 circa, a partire da m 12.00 circa ad EST del f.m. EST di via Zumaglia e,
procedendo verso OVEST, per un tratto di m 7.00 circa;
3)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con rimozione coatta, sul lato SUD della via,
nel tratto compreso tra via Zumaglia e via Belli;
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 4851 prot. n. 656 del 22/11/2006, meglio specificata
in premessa;
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro natura, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
firmato
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO