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ORDINANZA N. 861 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 112 |
LOCALITÀ corso Venezia, via del Ridotto, via Boccardo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del 22.02.2007 |
GI/VARIE07/venezia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del
Settore Parcheggi e Suolo;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via del Ridotto
1) l'istituzione
di un parcheggio per autoveicoli nell'area delimitata a NORD da via Boccardo,
ad EST dall'area verde situata immediatamente ad OVEST di corso Venezia e a SUD
dalla via stessa;
2)
l'istituzione
della sosta con disposizione "a
pettine" nel parcheggio di cui al suddetto punto 1), con sosta consentita
negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, sui lati NORD ed OVEST e nel settore centrale su due file
speculari;
3) l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione antioraria nella corsia interna al parcheggio medesimo;
4)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da SUD verso NORD, nel
varco di accesso al parcheggio posto a NORD della via;
5) l'istituzione dell'obbligo
di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono il varco
di uscita dal parcheggio e si immettono su via Boccardo;
6)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.