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ORDINANZA N. 856

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 107

LOCALITÀ Via ARCIVESCOVADO

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 21/02/2007

SB/VARIE07/arcivescovado

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che sono stati eseguiti lavori di modifica della banchina centrale in via Arcivescovado in corrispondenza dei nn.cc. 14 e 16;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Arcivescovado

1)      l'istituzione della sosta a pagamento con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432, prot. n. 399 del 23 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni:

a)      sul lato sud della carreggiata laterale nord, nel tratto compreso tra il n.c. 16 e via San Francesco d'Assisi, con disposizione "in fila";

b)     nell'area prospiciente i nn.cc. 14 e 16, e precisamente sul lato ovest con disposizione "in fila", sul lato est con disposizione "a pettine";

2)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

FIRMATO

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO