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ORDINANZA N. 831 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.515 t |
LOCALITÀ piazza Nizza, via Calvo, via Argentero |
data 21.02.07 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. prot.
Sett. ESERCIZIO |
FB45/B/GTT/nizza107 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla GTT S.p.A. per effettuare lavori della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1 Tratta Porta Nuova - Lingotto Lotto 2 Marconi - Lingotto - Stazione Nizza;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
C) in piazza Nizza, su ambo i lati della carreggiata
estrema Ovest tratto: via Calvo - via Argentero
· l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione in linea;
D) in piazza Nizza, su ambo i lati della carreggiata
laterale Ovest tratto: via Calvo - via Argentero
· l'istituzione del divieto di fermata;
E) in piazza Nizza, sul lato Ovest della carreggiata
laterale Ovest tratto: via Calvo - via Argentero
·
l'istituzione
di corsia riservata a senso unico di circolazione con direzione da Nord verso
Sud, a particolari categorie di veicoli
ed utenze;
·
l'istituzione
del divieto di circolazione su detta corsia, fatta eccezione per:
§ i veicoli di trasporto
pubblico delle linee urbane ed intercomunali in servizio;
§ i taxi con origine o destinazione
alla Stazione di Porta Nuova;
§ i veicoli in servizio di
pronto intervento sulle corsie riservate;
§ i veicoli dei Vigili del
Fuoco, degli Organi di Polizia, Servizi di Soccorso, nei casi previsti dall'art. del D.Lgs 285/92;
§ per i veicoli strumentali
utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa;
F) sul protendimento di via
Calvo
·
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il protendimento della
via nei confronti della carreggiata laterale Ovest di via Nizza;
G) sul protendimento di via
Argentero
·
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) per i veicoli provenienti dal
protendimento della via all'intersezione con la carreggiata laterale Ovest
di piazza Nizza;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)