|
ORDINANZA N. 804 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 100 |
LOCALITÀ Corso BRAMANTE |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 20.02.2007 |
SB/VARIE07/bramante |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 159 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 99 prot. n. 26 del 12.06.2001 che in corso Bramante, carreggiata
laterale sud, istituiva il senso unico alternato a vista, con precedenza per i
veicoli che percorrono la carreggiata da OVEST verso EST, nel tratto compreso
tra via Giordano Bruno e via Zino Zini;
Considerato che
sono stati ultimati i lavori stradali in via Zino Zini;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in corso Bramante
tratto: via Zino Zini - via Giordano Bruno
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con andamento da ovest verso est
nella carreggiata laterale sud e con andamento da est verso ovest nella
carreggiata laterale nord;
2)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la carreggiata laterale sud all'intersezione con via Zino Zini;
3)
l'istituzione
del divieto di fermata:
a)
sul
lato nord della carreggiata laterale sud;
b)
su
ambo i lati della carreggiata laterale nord, a partire da via Zino Zini e
procedendo verso ovest per un tratto di m 20 circa;
c)
su
ambo i lati della carreggiata sul proseguimento di via Zino Zini sottostante il
cavalcavia di corso Bramante che collega via Zino Zini alla carreggiata
laterale nord di corso Bramante;
carreggiata laterale est
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 Km/h a partire da m 110 circa a sud del
filo sud del cavalcaferrovia e procedendo verso nord fino all'intersezione
della carreggiata laterale nord di corso Bramante con via Giordano Bruno;
2)
la
posa di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, rispettivamente a m 85 circa e a m 105 circa a sud del
filo sud del cavalcaferrovia e procedendo verso sud;
3)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati
mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza,
come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente a m 25 circa e a m 50
circa a sud del filo sud del cavalcaferrovia e procedendo verso sud;
C) la revoca dell'ordinanza n.
99 prot. n. 26 del 12.6.2001, meglio specificata in premessa;
D) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei rallentatori di velocità, in relazione alla
loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.