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ORDINANZA N. 790 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 97 |
LOCALITÀ corso Traiano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9-10 |
del 19.02.2007 |
GI/VARIE07/traiano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3289 prot. 441 del 26.07.2006, con la quale in corso Traiano veniva istituita la sosta negli
appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a pettine"
sulle banchine NORD e SUD;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia
Municipale - Servizi Territoriali IX Nizza - Lingotto;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Traiano,
nel tratto: corso Agnelli - corso Caio Plinio
1)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato SUD della carreggiata SUD e sul lato NORD della
carreggiata NORD, con sosta consentita sulle rispettive banchine NORD e SUD,
con disposizione "a pettine",;
2)
la
revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 3289 prot. 411 del 26 luglio 2006, meglio
specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.