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ORDINANZA N. 790

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 97

LOCALITÀ corso Traiano

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9-10

del 19.02.2007

GI/VARIE07/traiano

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3289 prot. 441 del 26.07.2006, con la quale in corso Traiano veniva istituita la sosta negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati con disposizione "a pettine" sulle banchine NORD e SUD;

Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale - Servizi Territoriali IX Nizza - Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Traiano, nel tratto: corso Agnelli - corso Caio Plinio

1)      l'istituzione del divieto di fermata sul lato SUD della carreggiata SUD e sul lato NORD della carreggiata NORD, con sosta consentita sulle rispettive banchine NORD e SUD, con disposizione "a pettine",;

2)      la revoca del punto 1) dell'ordinanza n. 3289 prot. 411 del 26 luglio 2006, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

firmato

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO