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ORDINANZA N. 789 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 96 |
LOCALITÀ viale Thovez |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 19.02.2007 |
GI/VARIE07/thovez |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 141 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Mobilità;
Visto i pareri favorevoli:
·
della Circoscrizione 8^ San Salvario - Cavoretto - Borgo Po;
·
del Gruppo Torinese Trasporti;
·
del Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali
Circoscrizione 8°;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in viale Thovez
1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
sulla semicarreggiata NORD una serie a m 39.00 e una
serie a m 59.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 57;
sulla carreggiata SUD una
serie immediatamente ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 58 e
una serie a m 20.00 circa ad EST dello stesso;
2) l'istituzione del limite
massimo di velocità di 30 km/h, a partire immediatamente ad OVEST del passo
carrabile contrassegnato dal n.c. 58 e procedendo verso EST su strada Val
Salice per m 190 circa;
3) la realizzazione di un attraversamento rialzato, con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, della lunghezza di m 10.00 circa, comprese le zampette di raccordo, a partire da m 30.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 58 procedendo verso EST;
4) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori e
dell'attraversamento rialzato, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.