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ORDINANZA N. 787 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 94 |
LOCALITÀ strada del Nobile |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del 19.02.2007 |
GI/VARIE07/nobile |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione del Settore Mobilità;
Visto i pareri favorevoli:
·
della Circoscrizione 8^ San Salvario - Cavoretto - Borgo Po;
·
del Gruppo Torinese Trasporti;
·
del Corpo di Polizia Municipale - Settore Servizi Territoriali
Circoscrizione 8°;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada del
Nobile
1)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono
la via all'intersezione con viale Thovez;
2) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, sulla semicarreggiata NORD rispettivamente:
a)
a
m 25.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 59
b)
a
m 30.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 87;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimento
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei sistemi di
rallentamento, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992.