ORDINANZA N. 736

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 459 T

LOCALITÀ: via Cuneo

data 15.02.2007

CIRCOSCRIZIONE N. 7

prot. n. III 2.1

Am22\morabito/2006/cotsplavori/cuneo

Ogg: prot. C.O.T.S.P.

 

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6,7 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la segnalazione del Direttore della Circoscrizione 7 relativa all'istituzione di uno stallo temporaneo, riservato esclusivamente per la salita7discesa di persone diversabili ;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

sino al 24 luglio 2007

a far tempo dalla data del presente provvedimento

dalle ore 08.00 alle ore 16.00

in via Cuneo

·        l'istituzione del divieto di sosta nei giorni feriali, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli che trasportano le persone diversabili, per il tempo strettamente necessario per consentire la salita/discesa delle stesse, sul lato NORD della via per un posto auto, in corrispondenza del n.c. 6/b , con disposizione " in fila"

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata alle seguenti condizioni:

-         l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;

 

-         che vengano adottate tutte le misure ove esistente che non venga occupata l'area necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

Dott.ssa Luisella NIGRA