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ORDINANZA N. 681 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.91 |
LOCALITÀ Strada Altessano |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 5 |
del 12/02/2007 |
LB/VARIE07/altessano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 431/393
prot. n. 3334 del 14/05/90 con la quale, al punto 2), veniva istituito il
divieto di sosta permanente su ambo le carreggiate di strada Altessano, con
sosta consentita sulle banchine rialzate laterali, nei tratti all'uopo
sistemati;
Vista l'ordinanza n. 5138
prot. n. 681 dell'11/12/2006 con la quale, al punto 1), veniva disposta la posa
di n. 12 paletti del tipo "Città di Torino", sulla banchina EST, a partire da m
7.00 circa a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 142 e procedendo
verso NORD;
Vista la segnalazione della
Circoscrizione 5^;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada Altessano
1)
la
posa di n. 12 paletti del tipo "Città di Torino", dotati di
dispositivo rifrangente, aventi lo scopo di dissuasori della sosta, sulla
banchina EST a m 2.50 circa dal bordo della banchina medesima, con un interasse
di m 1.50 circa, a partire da m 23.00 circa a NORD del passo carrabile
contrassegnato dal n.c. 142 e procedendo verso NORD;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato EST della carreggiata EST, con sosta
consentita, con disposizione "a spina"sulla banchina, a partire da m 7.00 circa
a NORD del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 142 e, procedendo verso
NORD, per un tratto di m 16.00 circa;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 5138 prot. n. 681 dell'11/12/2006, meglio descritta in
premessa;
4)
la
revoca del punto 2) dell'ordinanza n. 431/393 prot. n. 3334 del 14/05/90,
meglio specificata in premessa, limitatamente al tratto di cui al suddetto
punto 1);
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei dissuasori di sosta, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)