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ORDINANZA N. 665 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 415T |
LOCALITÀ Via Colombo, via Vespucci |
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CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
del 09/02/2007 |
Am22/morabito/2007/cotspcircolaz/colombo2 |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il
comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerate le varie problematiche riscontrate durante le operazioni di carico/scarico merci che si svolgono giornalmente, ed in ore del mattino in via Vespucci ed in via Colombo per la presenza di un supermercato alimentare;
Vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale Sez Circ.le 1^ Centro Crocetta;
Vista
la richiesta del Settore Mobilità;
Ritenuta
la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione
stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1) la revoca dell'ordinanza n. 76 prot. n. 32 T del 05.01.2007;
2) in via sperimentale e sino a revoca della presente
A) in via Colombo
·
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 07.00 alle
ore 08.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD della via, a
partire da m 1.5 ad EST del f. carraio EST contrassegnato con il n.c.
43/b, per un tratto circa m 7 in direzione EST e con
disposizione " in fila";
·
la sospensione dell'ordinanza n. 4093 del 04.10.2006;
B) in via Vespucci
·
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 09.00 alle
ore 16.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via,
per un tratto di m 10 circa immediatamente ad OVEST del passo carraio
contraddistinto con il n.c. 50/f con
disposizione "in fila" e la sospensione contestuale della sosta a pagamento;
C)
in:
-
via Colombo,
tratto: corso De Gasperi - corso Duca degli Abruzzi
-
via Vespucci
tratto: corso De Gasperi - corso Duca degli Abruzzi
·
l'istituzione
del divieto di transito per i veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 tonnellate;
·
la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il
collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa
Luisella NIGRA)