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ORDINANZA N. 636

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 83

LOCALITÀ: Via FREJUS

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 08/02/2007

SB/VARIE07/frejus2

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 496 prot. n. 50 del 02.02.2007, con la quale in via Frejus è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, escluso sabato, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 6 a partire da m 3 circa dal f.m. est di via Roccavione e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

Considerato che, per mero errore materiale, è stata indicata "via Roccavione" anziché "via Roccaforte";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in via Frejus

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, escluso sabato, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 6 a partire da m 3 circa dal f.m. est di via Roccaforte e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 496 prot. n. 50 del 02.02.2007, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)