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ORDINANZA N.
636 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot.
n. 83 |
LOCALITÀ: Via
FREJUS |
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CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
del
08/02/2007 |
SB/VARIE07/frejus2 |
Visto l'art.
107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 496 prot. n. 50 del 02.02.2007, con la quale in via Frejus è stato istituito il divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, escluso sabato, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 6 a partire da m 3 circa dal f.m. est di via Roccavione e procedendo verso est, con disposizione "in fila";
Considerato che, per mero errore materiale, è stata indicata "via Roccavione" anziché "via Roccaforte";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Frejus
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali, escluso sabato, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato sud della via, per un tratto di m 6 a partire da m 3 circa dal f.m. est di via Roccaforte e procedendo verso est, con disposizione "in fila";
2) la revoca dell'ordinanza n. 496 prot. n. 50 del 02.02.2007, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)