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ORDINANZA N. 635 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 82 |
LOCALITÀ: Via CONFIENZA - Via GANDOLFO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 08/02/2007 |
SB/VARIE07/confienza |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Confienza
l'istituzione
della sosta a pagamento con disposizione "in fila", sul lato ovest della via,
nel tratto compreso tra via Gandolfo e corso Matteotti, con le modalità stabilite
dall'ordinanza n. 1123, prot. 1050 del 1° agosto 1994;
1)
l'istituzione
del divieto di accesso all'imbocco della via dalla piazza Solferino, fatta
eccezione per i veicoli delle Forze Armate e per i veicoli dell'AMIAT;
2)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) ai veicoli che percorrono via
Confienza;
3)
l'istituzione
del divieto di fermata su ambo i lati della via, nel tratto compreso tra via
Confienza e piazza Solferino;
C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante
il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e che
l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)