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ORDINANZA N. 634

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 81

LOCALITÀ via Madonna delle Salette

 

CIRCOSCRIZIONE N. 4

del 08/02/2007

LB/VARIE07/salette

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la richiesta dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere "Carlo Levi";

Visto il parere del Corpo di Polizia Municipale, Circoscrizione IV;

Vista l'ordinanza n. 3553 prot. n. 602 del 14/11/2002 con la quale è stato istituito il divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato SUD di via Madonna delle Salette, in corrispondenza del n.c. 29, per due posti auto con disposizione "in fila";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Madonna delle Salette

1)   l'istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 22.00 alle ore 7.30 del giorno successivo, nel tronco OVEST della via, a partire dall'intersezione con il tronco SUD della via stessa e procedendo verso OVEST fino a termine via, fatta eccezione per i veicoli di soccorso ed i veicoli AMIAT per l'espletamento del servizio pubblico specifico;

2)   l'istituzione del divieto di fermata, dalle ore 22.00 alle ore 7.30 del giorno successivo, su ambo i lati della via, nel tratto di cui al suddetto punto 1);

3)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita per effettuare la salita e la discesa degli allievi, sul lato SUD della via a partire da m 10.00 circa ad EST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 29 e, procedendo verso EST, per un tratto di m 10.00 circa, con disposizione "in fila";

4)   la parziale modifica dell'ordinanza n. 3553 prot. n. 602 del 14/11/2002, meglio specificata in premessa, sostituendo alla parola "permanente", le parole "dalle ore 7,30 alle ore 22.00";

5)   la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO

(Dott.ssa Luisella NIGRA)