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ORDINANZA N. 634 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 81 |
LOCALITÀ via Madonna delle Salette |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del 08/02/2007 |
LB/VARIE07/salette |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta
dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Periti Aziendali e Corrispondenti
in Lingue Estere "Carlo Levi";
Visto il parere del Corpo di
Polizia Municipale, Circoscrizione IV;
Vista l'ordinanza n. 3553
prot. n. 602 del 14/11/2002 con la quale è stato istituito il divieto di sosta
permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno
rilasciato alle persone motulese o non vedenti, sul lato SUD di via Madonna
delle Salette, in corrispondenza del n.c. 29, per due posti auto con
disposizione "in fila";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Madonna delle Salette
1)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare dalle ore 22.00 alle ore 7.30 del giorno
successivo, nel tronco OVEST della via, a partire dall'intersezione con il
tronco SUD della via stessa e procedendo verso OVEST fino a termine via, fatta
eccezione per i veicoli di soccorso ed i veicoli AMIAT per l'espletamento del
servizio pubblico specifico;
2)
l'istituzione
del divieto di fermata, dalle ore 22.00 alle ore 7.30 del giorno successivo, su
ambo i lati della via, nel tratto di cui al suddetto punto 1);
3)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 14.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita per effettuare la salita e la discesa degli allievi, sul
lato SUD della via a partire da m 10.00 circa ad EST del passo carrabile
contrassegnato dal n.c. 29 e, procedendo verso EST, per un tratto di m 10.00
circa, con disposizione "in fila";
4)
la
parziale modifica dell'ordinanza n. 3553 prot. n. 602 del 14/11/2002, meglio
specificata in premessa, sostituendo alla parola "permanente", le
parole "dalle ore 7,30 alle ore 22.00";
5)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)