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ORDINANZA N. 623 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 385 T |
LOCALITÀ piazza Nizza |
data 08.02.2007 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
prot. n. |
PP/Ordinanze
Varie/Cantieri Vari/Cantieri Privati Vari/nizza_shell |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla Shell Italia S.p.a. per effettuare lavori di rimozione impianto di distribuzione carburanti;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
in piazza Nizza
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, su entrambi i lati della carreggiata laterale Ovest di piazza Nizza, a partire da m 54 circa a Sud del f.f. Nord della piazza, per m 36 circa in direzione Sud;
2) l'istituzione del divieto di transito, sulla carreggiata laterale Ovest, nel tratto di cui al punto 1) suddetto;
3) l'istituzione del senso unico alternato a vista, nella carreggiata laterale Ovest della piazza e nel tratto tra il punto individuato a m 20 circa a Sud del f.f. Nord della piazza e il punto individuato a m 54 circa a Sud del f.f. Nord della piazza, con i veicoli che percorrono la carreggiata nella direzione da Sud verso Nord;
4) l'istituzione del senso unico alternato a vista, nella carreggiata laterale Ovest della piazza e nel tratto tra il punto individuato a m 82 circa a Nord del f.f. Sud della piazza e il punto individuato a m 24 circa a Nord del f.f. Sud della piazza, con i veicoli che percorrono la carreggiata nella direzione da Nord verso Sud;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)