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ORDINANZA N. 521 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 67 |
LOCALITÀ Via Cagliari, via Pisa |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 05/02/2007 |
LB/VARIE07/pisa |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 4919
prot. n. 782 del 11/12/2003 con la quale veniva istituito il divieto di sosta
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita
esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato
OVEST di via Pisa, immediatamente a SUD del n.c. 50, per un tratto di m
5.00 con disposizione "in fila",
Vista la richiesta dei
titolari di alcune attività commerciali;
Visto il parere del Corpo di
Polizia Municipale, Circoscrizione VII;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
a) in via Cagliari
l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato SUD, immediatamente ad EST del n.c. 4, per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila";
b) la revoca dell'ordinanza n.
4919 prot. n. 782 del 11/12/2003, meglio specificata in premessa;
c) la pubblicità del suscritto
provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)