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ORDINANZA N. 520 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 66 |
LOCALITÀ lungo Dora Voghera |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 7 |
del 05/02/2007 |
LB/VARIE07/doravoghera |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la deliberazione della
Giunta Comunale del 14 dicembre 2004 n. mecc. 2004 12097/119, recante
l'oggetto: "Viabilità ciclabile anno 2004 - Opere di manutenzione
straordinaria e di completamento - Approvazione progetto definitivo";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in lungo Dora Voghera
1)
l'istituzione
di una pista ciclabile bidirezionale sul lato OVEST del marciapiede EST
adiacente allo stabile individuato dal n.c. 92, nell'area d'intersezione con
corso Brianza;
2)
l'istituzione
di un percorso riservato promiscuamente ai pedoni ed alle biciclette nei
seguenti tratti:
a)
sul
lato SUD della banchina NORD, a partire dal marciapiede EST del ponte
Washington e, procedendo verso SUD/EST, per un tratto di m 15.00 circa,
b)
sul
lato SUD della banchina NORD, a partire dal marciapiede OVEST del ponte
Washington e, procedendo verso SUD/OVEST, per un tratto di m 24.00 circa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e della pista ciclabile, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO
(Dott.ssa Luisella NIGRA)