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ORDINANZA N. 506 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 60 |
LOCALITÀ Corso TRAPANI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del 02/02/2007 |
SB/VARIE07/trapani |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n 1656 prot. n. 292 del
2.6.2000 con la quale veniva istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle
ore 19.00, con fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul
lato EST della carreggiata laterale EST, immediatamente a SUD del n.c. 11, per
un posto auto, con disposizione "in fila";
Vista la nota a
firma del responsabile della "Chiesa del Regno di Dio" ubicata in corso Trapani
11;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Trapani
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con fermata consentita ai
veicoli adibiti ai servizi religiosi, sul lato EST della carreggiata laterale
EST, immediatamente a SUD del n.c. 11, per un posto auto, con disposizione
"in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 1656 prot. n. 292 del 2.6.2000, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
(Dott.ssa Luisella NIGRA)